Un cliente in Italia smette di pagare e, poche settimane dopo, arriva un avviso: davanti a un tribunale di Milano è stata aperta una procedura d'insolvenza. Oppure l'amministratore delle procedure di insolvenza di un fornitore tedesco scrive a tutti i creditori, o il nome di un conduttore spagnolo compare nel registro fallimentare. Per un creditore di un altro Stato membro le domande arrivano subito. Mi serve un avvocato sul posto? Devo scrivere in italiano? Quanto tempo ho? Il Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza risponde direttamente alla maggior parte di esse.
Questa guida si rivolge alle imprese e ai privati che vantano un credito nei confronti di un debitore sottoposto a una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'UE, e a chi li assiste. Segue il testo del Regolamento (UE) 2015/848 nella versione consolidata del 6 novembre 2025, compresa la modifica dell'articolo 53 ad opera del Regolamento (UE) 2023/2844. Non sostituisce il diritto fallimentare dello Stato in cui è stata aperta la procedura, che continua a disciplinare la maggior parte dei dettagli.
Chi è creditore straniero e quali procedure sono comprese
Le norme del Regolamento sull'insinuazione dei crediti tutelano il creditore straniero. L'articolo 2, punto 12, lo definisce come il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura. La definizione comprende espressamente le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, sicché i creditori pubblici di un altro Stato membro si avvalgono delle stesse regole dei creditori privati.
Il Regolamento si applica alle procedure d'insolvenza aperte dopo il 26 giugno 2017 (articolo 84, paragrafo 1); le procedure aperte prima di tale data restano disciplinate dal precedente Regolamento (CE) n. 1346/2000 (articolo 84, paragrafo 2). La Danimarca non partecipa al Regolamento e non è da esso vincolata (considerando 88). I tipi di procedure nazionali coperte sono elencati nell'allegato A, che è stato sostituito più volte, da ultimo dal Regolamento (UE) 2025/2073; i creditori dovrebbero consultare l'allegato vigente e non un elenco precedente.
Le norme sull'insinuazione si trovano nel capo IV del Regolamento (articoli da 53 a 55), intitolato informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti. Il capo IV opera accanto alla procedura nazionale: garantisce standard minimi, ma lascia lo svolgimento della procedura alla legge dello Stato di apertura.
Dove si apre la procedura: procedura principale e procedura secondaria (articolo 3)
La procedura principale è aperta dai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (articolo 3, paragrafo 1). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per una società si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali coincida con la sede legale, ma solo se questa non è stata trasferita in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura. Per una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, la presunzione rinvia alla sede principale di attività (tre mesi); per ogni altra persona fisica, alla residenza abituale (sei mesi).
Se il centro degli interessi principali si trova in uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro possono aprire una procedura solo se il debitore possiede una dipendenza nel loro territorio, e gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni situati in quello Stato (articolo 3, paragrafo 2). Le procedure così aperte dopo la procedura principale sono procedure secondarie (articolo 3, paragrafo 3).
Per il creditore la distinzione conta perché ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria (articolo 45, paragrafo 1). Gli amministratori delle procedure di insolvenza insinuano inoltre nelle altre procedure i crediti già insinuati nella propria, qualora ciò serva agli interessi dei creditori, fatto salvo il diritto del creditore di opporsi o di ritirare l'insinuazione ove la legge applicabile lo preveda (articolo 45, paragrafo 2). Il creditore che ha ottenuto un dividendo in una procedura partecipa alle ripartizioni di un'altra solo quando i creditori dello stesso grado o della stessa categoria vi abbiano ottenuto un dividendo equivalente (articolo 23, paragrafo 2).
Come se ne viene a conoscenza: l'obbligo di informazione e i registri fallimentari (articoli 24, 25 e 54)
Non appena la procedura è aperta, il giudice o l'amministratore delle procedure di insolvenza da esso nominato deve informare senza ritardo i creditori stranieri conosciuti (articolo 54, paragrafo 1). La nota individuale deve indicare in particolare i termini, le sanzioni previste circa tali termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti; deve precisare se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito; e deve includere copia del modulo uniforme per l'insinuazione di crediti o le informazioni su dove reperirlo (articolo 54, paragrafo 2).
La nota utilizza un modulo uniforme che reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed è trasmessa nella lingua ufficiale dello Stato di apertura, o in un'altra lingua che tale Stato ha indicato di poter accettare, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri (articolo 54, paragrafo 3). Per una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, il modulo uniforme non è obbligatorio se ai creditori non è richiesto di insinuare i crediti perché siano presi in considerazione (articolo 54, paragrafo 4).
Un creditore che l'amministratore non conosce non riceverà una nota individuale, ed è per questo che contano i registri fallimentari. Ogni Stato membro deve pubblicare, il prima possibile dopo l'apertura, informazioni obbligatorie che comprendono la data di apertura, il giudice e il numero di riferimento della causa, il tipo di procedura, se la competenza si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, 2 o 4, i dati del debitore, l'amministratore delle procedure di insolvenza e il termine per l'insinuazione dei crediti o i criteri per calcolarlo (articolo 24, paragrafi 1 e 2). I registri nazionali sono interconnessi tramite il portale europeo della giustizia elettronica, che offre un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'UE (articolo 25, paragrafo 1).
L'insinuazione del credito: mezzi, modulo uniforme e contenuto (articoli 53 e 55)
Mezzi di insinuazione. Il creditore straniero può insinuare i crediti con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Dopo la modifica ad opera del Regolamento (UE) 2023/2844, l'articolo 53 richiama anche i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 di tale Regolamento; la disponibilità pratica di questo canale segue il calendario dello stesso Regolamento (UE) 2023/2844. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale (articolo 53).
Il modulo uniforme. Ogni creditore straniero può utilizzare il modulo uniforme per l'insinuazione, che reca l'intestazione «Insinuazione di crediti» in tutte le lingue ufficiali dell'UE (articolo 55, paragrafo 1). Deve contenere: il nome, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica se del caso, il numero di identificazione personale se del caso e le coordinate bancarie del creditore; l'importo del credito, con il capitale e, se del caso, gli interessi, la data in cui il credito è sorto e la data in cui è divenuto esigibile, se diversa; in caso di interessi, il tasso, se sono di natura legale o contrattuale, il periodo e l'importo capitalizzato; le spese sostenute prima dell'apertura per far valere il credito; la natura del credito; l'eventuale diritto di prelazione invocato e il relativo fondamento; l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà, i beni interessati, la data in cui la garanzia è stata concessa e l'eventuale numero d'iscrizione; e l'eventuale compensazione, con gli importi reciproci alla data di apertura (articolo 55, paragrafo 2). Vanno allegate copie dei documenti giustificativi.
Fornire le coordinate bancarie e il numero di identificazione personale non è obbligatorio, e il modulo deve indicarlo (articolo 55, paragrafo 3). Il creditore che insinua il credito senza il modulo uniforme deve comunque includere tutte le informazioni elencate nell'articolo 55, paragrafo 2 (articolo 55, paragrafo 4). Se il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato hanno dubbi su un credito, devono consentire al creditore di produrre prove aggiuntive della sua esistenza e del suo importo (articolo 55, paragrafo 7).
Lingua e termini (articolo 55, paragrafi 5 e 6)
Lingua. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono tuttavia richiedere una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura, o del luogo in cui è stata aperta la procedura, o in un'altra lingua che tale Stato ha indicato di poter accettare; ogni Stato membro indica se accetta altre lingue dell'UE ai fini dell'insinuazione (articolo 55, paragrafo 5). Un creditore la cui lingua è una lingua ufficiale dell'UE può quindi insinuare il credito in tale lingua per rispettare il termine, e dovrebbe essere pronto a fornire una traduzione se richiesta.
Termine. I crediti devono essere insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato di apertura, ma per un creditore straniero tale termine non è inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'apertura nel registro fallimentare di quello Stato. Se uno Stato membro fa assegnamento sull'articolo 24, paragrafo 4, i 30 giorni decorrono dal momento in cui il creditore è stato informato ai sensi dell'articolo 54 (articolo 55, paragrafo 6). Il Regolamento fissa una soglia minima, non un termine uniforme: la legge nazionale può concedere di più, e le conseguenze del mancato rispetto del termine sono quelle previste dalla legge nazionale, che la nota dell'articolo 54 deve descrivere.
| Questione | Disposizione | Regola |
|---|---|---|
| Chi è tutelato | Art. 2, punto 12 | Creditori con residenza abituale, domicilio o sede legale in un altro Stato membro, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale |
| Dove si apre la procedura | Art. 3 | Procedura principale nel centro degli interessi principali; procedura territoriale o secondaria dove il debitore ha una dipendenza |
| Come sono informati i creditori | Artt. 24, 25 e 54 | Nota individuale ai creditori stranieri conosciuti; pubblicazione nei registri fallimentari nazionali collegati tramite il portale europeo della giustizia elettronica |
| Come insinuare | Art. 53 | Qualunque mezzo ammesso dalla legge dello Stato di apertura, o i mezzi elettronici del Regolamento 2023/2844; nessun avvocato obbligatorio per la sola insinuazione |
| Che cosa indicare | Art. 55, parr. 2-4 | Identità, importo, interessi, spese, natura, prelazione, garanzia, compensazione, documenti giustificativi; coordinate bancarie e numero di identificazione facoltativi |
| Lingua | Art. 55, par. 5 | Qualunque lingua ufficiale dell'UE; può essere richiesta una traduzione |
| Termine | Art. 55, par. 6 | Termine nazionale, ma almeno 30 giorni dalla pubblicazione nel registro (o dalla nota dell'art. 54 se si applica l'art. 24, par. 4) |
| Insinuazione in più procedure | Art. 45 | Ammessa nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria; regola del dividendo equivalente dell'art. 23, par. 2 |
| Tutto il resto | Art. 7 | Legge dello Stato di apertura: verifica, grado, ripartizione, chiusura |
Che cosa continua a decidere la legge dello Stato di apertura (articoli 7, 8 e 9)
Al di fuori delle garanzie minime del capo IV, la legge dello Stato di apertura disciplina la procedura e i suoi effetti (articolo 7, paragrafo 1). L'articolo 7, paragrafo 2, elenca in particolare i crediti da insinuare e la sorte dei crediti sorti dopo l'apertura, le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti, la ripartizione del ricavato e il grado dei crediti, le condizioni della compensazione, gli effetti sui contratti in corso e sulle azioni esecutive individuali, le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura e le norme sugli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Due eccezioni proteggono i creditori garantiti e la compensazione. L'apertura della procedura non pregiudica i diritti reali dei creditori o dei terzi sui beni del debitore che al momento dell'apertura si trovano nel territorio di un altro Stato membro (articolo 8, paragrafo 1). Essa non pregiudica neppure il diritto di un creditore di invocare la compensazione quando la legge applicabile al credito del debitore insolvente la consente (articolo 9, paragrafo 1), anche se gli atti possono comunque essere impugnati come pregiudizievoli per i creditori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera m) (articolo 9, paragrafo 2).
Il creditore che, dopo l'apertura della procedura principale, ottiene soddisfazione sui beni del debitore situati in un altro Stato membro, in particolare mediante esecuzione, deve restituire quanto ottenuto all'amministratore delle procedure di insolvenza, fatti salvi gli articoli 8 e 10 (articolo 23, paragrafo 1). Aggredire individualmente i beni del debitore dopo l'apertura della procedura principale non consente dunque di aggirare la procedura collettiva.
Indicazioni pratiche
Consultate presto il registro. Non aspettate una lettera. Appena venite a sapere di difficoltà finanziarie, cercate il debitore nei registri fallimentari interconnessi del portale europeo della giustizia elettronica e annotate la data di pubblicazione e l'eventuale termine indicato per l'insinuazione (articoli 24 e 25).
Prima insinuate, poi perfezionate. Il modulo uniforme può essere compilato nella vostra lingua ufficiale dell'UE (articolo 55, paragrafo 5). Insinuate il credito entro il termine, allegate fatture, contratto ed estratti conto, e siate pronti a fornire traduzioni o prove aggiuntive se l'amministratore delle procedure di insolvenza le richiede (articolo 55, paragrafo 7).
Indicate tutto ciò che migliora la vostra posizione. Gli interessi e il loro fondamento, le spese anteriori all'apertura, l'eventuale riserva di proprietà, garanzia o compensazione trovano posto nel modulo (articolo 55, paragrafo 2); fate valere espressamente ciascuno di essi.
Verificate l'esistenza di procedure secondarie. Se il debitore ha una dipendenza in un altro Stato membro, possono esistere procedure secondarie, e potete insinuare il credito anche lì (articolo 45, paragrafo 1).
Chiedete assistenza locale per i crediti contestati. Per insinuare il credito non serve un avvocato (articolo 53), ma se il credito è contestato, collocato in un grado sfavorevole o se la vostra garanzia è messa in discussione, la controversia si svolge secondo la legge dello Stato di apertura (articolo 7) e di norma diventa necessario un legale del posto.
Domande frequenti
Mi serve un avvocato nell'altro Paese per insinuare il credito?
No. In base all'articolo 53 del Regolamento (UE) 2015/848, ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale. Potete insinuare il credito con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato in cui è stata aperta la procedura, o con i mezzi elettronici previsti dal Regolamento (UE) 2023/2844. Se il credito viene poi contestato, è di solito consigliabile un'assistenza locale.
Posso insinuare il credito in italiano o nella mia lingua?
Sì, in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'UE (articolo 55, paragrafo 5). Il giudice, l'amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono richiedere una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura o in un'altra lingua accettata da tale Stato.
Entro quanto tempo devo insinuare il credito?
Il termine è fissato dalla legge dello Stato in cui è stata aperta la procedura, ma per un creditore straniero non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'apertura nel registro fallimentare di quello Stato, o dalla nota individuale se quello Stato fa assegnamento sull'articolo 24, paragrafo 4 (articolo 55, paragrafo 6). Verificate il termine esatto nell'iscrizione del registro e nella nota.
Non ho mai ricevuto una lettera dall'amministratore. Il termine vale comunque per me?
Il giudice o l'amministratore delle procedure di insolvenza devono informare senza ritardo i creditori stranieri conosciuti (articolo 54, paragrafo 1), ma i termini decorrono in generale dalla pubblicazione nel registro fallimentare (articolo 55, paragrafo 6). I creditori non conosciuti possono non ricevere alcuna lettera, perciò consultare i registri tramite il portale europeo della giustizia elettronica è la strada più sicura.
Che cosa deve contenere l'insinuazione del credito?
Le informazioni elencate nell'articolo 55, paragrafo 2: identità e recapiti, importo del capitale con le relative date, eventuali interessi con tasso, fondamento e periodo, spese anteriori all'apertura, natura del credito, eventuale prelazione, garanzia reale o riserva di proprietà ed eventuale compensazione, con copia dei documenti giustificativi. Le coordinate bancarie e il numero di identificazione personale sono facoltativi (articolo 55, paragrafo 3).
Il debitore ha procedure aperte in due Paesi. Dove insinuo il credito?
Potete insinuarlo nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria (articolo 45, paragrafo 1). Il creditore che ha ottenuto un dividendo in una procedura partecipa alle ripartizioni dell'altra solo quando i creditori dello stesso grado vi abbiano ottenuto un dividendo equivalente (articolo 23, paragrafo 2).