Un grossista olandese ha una sentenza contro un cliente in Spagna che continua a promettere di pagare e non paga mai. Una locatrice tedesca ha appena scoperto che l'inquilino andato via con tre mesi di affitto arretrati si è trasferito in Italia e sta chiudendo i conti. Una consulente francese viene a sapere che la start-up portoghese che le deve il compenso sta per distribuire ai soci l'ultima liquidità. In ciascun caso il creditore sa, o sospetta con fondamento, dove sono i soldi; il problema è che, quando una causa ordinaria sarà decisa, il conto sarà vuoto. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata creata esattamente per questo momento.
Questa guida è scritta per privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese a cui deve denaro qualcuno con un conto bancario in un altro Stato membro dell'UE, e per i consulenti che li assistono. Segue il testo del regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, applicabile dal 18 gennaio 2017 (articolo 54). Non sostituisce la consulenza sul giudice, sulle spese e sulla prassi del Paese in cui si presenta la domanda o in cui si trova il conto, che variano e che un avvocato locale per il recupero crediti conosce. Non tratta neppure le misure cautelari nazionali che ogni Stato membro continua a offrire accanto a quella europea; la scelta fra le due è discussa alla fine.
Cosa fa l'ordinanza, in un paragrafo
Un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («OESC» o «ordinanza di sequestro») è un provvedimento giudiziario che impone a una banca di bloccare un determinato importo sul conto del debitore, così che non possa essere trasferito o prelevato. Non trasferisce il denaro al creditore; lo conserva finché il creditore ottiene un titolo esecutivo e lo esegue secondo il diritto nazionale. I suoi tratti distintivi: è emessa su un modulo uniforme dell'UE, è concessa senza che il debitore sia informato o sentito prima (articolo 11), è riconosciuta ed esecutiva negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività (articolo 22) e la banca deve attuarla senza indugio (articolo 24, paragrafo 1). Due Stati sono fuori dal sistema: la Danimarca non partecipa e il Regno Unito non ha partecipato e ha poi lasciato l'UE. L'Irlanda partecipa.
Prima domanda: il suo caso è «transfrontaliero» ai sensi del regolamento?
L'ordinanza è disponibile solo in un caso transfrontaliero, e l'articolo 3 definisce il concetto in modo più ristretto di quanto molti si aspettino. Un caso è transfrontaliero quando il conto bancario da sottoporre a sequestro è tenuto in uno Stato membro diverso (a) da quello del giudice a cui è presentata la domanda, oppure (b) da quello in cui il creditore è domiciliato. La verifica si fa alla data di deposito della domanda (articolo 3, paragrafo 2).
Ne derivano tre conseguenze. Prima: un creditore di Amsterdam che chiede a un giudice olandese di bloccare un conto spagnolo è in un caso transfrontaliero, perché il conto è fuori dallo Stato del giudice. Seconda: un creditore domiciliato in Germania che chiede a un giudice spagnolo di bloccare un conto spagnolo lo è altrettanto, perché il conto è fuori dallo Stato del suo domicilio. Terza: un blocco puramente interno, con creditore, giudice e conto nello stesso Stato membro, non è coperto e resta materia del solo diritto nazionale. Un creditore stabilito fuori dall'UE, per esempio in Turchia, Svizzera o Stati Uniti, può usare la procedura purché il giudice adito e il conto si trovino in Stati membri partecipanti e siano soddisfatte le altre condizioni; il regolamento definisce l'elemento transfrontaliero con riferimento al giudice e al conto, e il domicilio di un creditore extra-UE non coincide mai con lo Stato del conto.
Quali crediti rientrano
Il regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale (articolo 2, paragrafo 1). Fatture non pagate, prestiti, canoni, compensi, risarcimenti e rimborsi del prezzo vi rientrano. Non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti d'imperio. L'articolo 2, paragrafo 2, esclude cinque ambiti: i regimi patrimoniali tra coniugi o equiparati; testamenti e successioni, comprese le obbligazioni alimentari a causa di morte; i crediti verso un debitore già sottoposto a fallimento, liquidazione o procedure analoghe; la sicurezza sociale; e l'arbitrato. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 escludono inoltre i conti non pignorabili secondo il diritto dello Stato in cui sono tenuti, i conti connessi a sistemi di pagamento e di regolamento titoli e i conti delle banche centrali nella loro veste di autorità monetarie.
L'esclusione per insolvenza merita attenzione. Una volta aperta una procedura di fallimento o liquidazione contro il debitore, l'ordinanza non è più disponibile; il creditore deve insinuare il proprio credito in quella procedura. Un debitore visibilmente avviato all'insolvenza è dunque un motivo per agire in fretta, non per aspettare.
Quando si può chiedere: prima, durante o dopo il giudizio di merito
L'articolo 5 rende l'ordinanza disponibile in due situazioni: (a) prima che il creditore avvii in uno Stato membro un procedimento di merito contro il debitore, o in qualsiasi fase durante tale procedimento fino all'emissione della decisione o all'approvazione o conclusione di una transazione giudiziaria; e (b) dopo che il creditore ha ottenuto in uno Stato membro una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare.
La distinzione tra «prima della sentenza» e «dopo la sentenza» attraversa tutto il regolamento. Il creditore che ha già un titolo ha vita più facile: onere probatorio più leggero, termine di decisione più breve, garanzia discrezionale e non obbligatoria, accesso al meccanismo di informazione sui conti descritto più avanti. Il creditore senza titolo può comunque ottenere l'ordinanza, ma deve dimostrare di più, prestare garanzia e avviare il procedimento di merito entro un termine fisso.
Quale giudice
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quando non c'è ancora un titolo, sono competenti i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito secondo le norme applicabili, di regola quelle del regolamento Bruxelles I bis. Un'eccezione importante: se il debitore è un consumatore che ha contratto con il creditore per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, solo i giudici dello Stato membro del suo domicilio possono emettere l'ordinanza (articolo 6, paragrafo 2). Se il creditore ha già una decisione o una transazione giudiziaria, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui è stata emessa o approvata (articolo 6, paragrafo 3); per un atto pubblico, i giudici designati nello Stato membro in cui è stato redatto (articolo 6, paragrafo 4).
Cosa va dimostrato al giudice: i due test dell'articolo 7
Il giudice emette l'ordinanza quando il creditore ha fornito prove sufficienti a convincerlo che esiste un'urgente necessità di una misura cautelare perché vi è il rischio concreto che, senza di essa, la successiva esecuzione del credito sia impedita o resa molto più difficile (articolo 7, paragrafo 1). È il test del rischio e va superato in ogni caso. Non bastano timori vaghi; il creditore deve descrivere fatti concreti: spostamento di fondi, chiusura dei locali, dismissione di beni, promesse di pagamento ripetutamente infrante unite a segni di difficoltà finanziaria, o l'intenzione dichiarata di trasferirsi fuori dalla portata dell'esecuzione.
Quando il creditore non dispone ancora di decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico, l'articolo 7, paragrafo 2, aggiunge un secondo test: deve convincere il giudice anche che è probabile che la sua domanda sia accolta nel merito. In pratica ciò significa depositare il contratto, le fatture, le prove di consegna o di esecuzione e la corrispondenza in cui il debitore riconosce il debito o non lo contesta. Il giudice può sentire il creditore e i suoi testimoni se lo ritiene necessario, ma il debitore non è mai sentito in questa fase.
L'orologio: 10 giorni lavorativi, o 5
L'articolo 18 impone termini al giudice stesso. Se il creditore non ha ancora un titolo, il giudice deve decidere entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito o, se del caso, al completamento della domanda (articolo 18, paragrafo 1). Se ha già una decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico, il termine è il quinto giorno lavorativo (articolo 18, paragrafo 2). Se il giudice tiene un'udienza con il creditore, deve decidere entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo all'udienza (articolo 18, paragrafo 3). Quando è richiesta una garanzia, questi termini valgono per la decisione che la fissa, e l'ordinanza segue senza indugio una volta prestata (articolo 18, paragrafo 4).
Garanzia e responsabilità: il prezzo di un blocco senza contraddittorio
Poiché il debitore non è sentito, il regolamento lo protegge in due modi. Primo: ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, quando il creditore non ha ancora ottenuto decisione, transazione giudiziaria o atto pubblico, il giudice deve esigere una garanzia sufficiente a prevenire abusi della procedura e a risarcire il debitore dei danni causati dall'ordinanza di cui il creditore risponde. Può dispensarne solo in via eccezionale, se la ritiene inappropriata nelle circostanze del caso. Quando il creditore ha già un titolo, la garanzia è discrezionale (articolo 12, paragrafo 2). Il giudice comunica al creditore l'importo e le forme di garanzia ammesse dal proprio diritto nazionale ed emette l'ordinanza una volta costituita la garanzia (articolo 12, paragrafo 3).
Secondo: l'articolo 13 rende il creditore responsabile dei danni causati al debitore dall'ordinanza per sua colpa, con l'onere della prova a carico del debitore (articolo 13, paragrafo 1). In quattro situazioni la colpa si presume salvo prova contraria: quando l'ordinanza è revocata perché il creditore non ha avviato in tempo il procedimento di merito (salvo che il debitore abbia pagato o le parti abbiano transatto); quando il creditore non ha chiesto il dissequestro degli importi eccedenti ai sensi dell'articolo 27; quando l'ordinanza risulta inappropriata, o appropriata solo per un importo inferiore, perché il creditore non ha rispettato gli obblighi dell'articolo 16 sulle domande parallele; e quando l'ordinanza è revocata o la sua esecuzione cessa perché il creditore ha violato le norme su notifica o traduzione (articolo 13, paragrafo 2). Gli Stati membri possono prevedere ulteriori motivi di responsabilità nel diritto nazionale (articolo 13, paragrafo 3), e la legge applicabile è quella dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 13, paragrafo 4).
Avviare il merito: 30 giorni o 14 giorni, a seconda di quale scade dopo
Un'ordinanza anteriore alla sentenza è un ponte verso la sentenza, non un suo sostituto. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, il creditore che ha chiesto l'ordinanza prima di avviare il procedimento di merito deve avviarlo e fornirne prova al giudice emittente entro 30 giorni dal deposito della domanda o entro 14 giorni dall'emissione dell'ordinanza, se questa data è successiva. Il giudice può prorogare il termine su richiesta del debitore, per esempio per consentire una transazione. Se la prova non arriva in tempo, l'ordinanza è revocata o cessa e le parti ne sono informate (articolo 10, paragrafo 2). Il procedimento si considera avviato quando l'atto introduttivo è depositato presso il giudice o, se deve essere notificato prima del deposito, quando è ricevuto dall'autorità competente per la notifica, purché il creditore compia poi gli adempimenti richiesti (articolo 10, paragrafo 3). Il mancato avvio in tempo fa scattare anche la presunzione di colpa dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a).
Trovare il conto: la richiesta di informazioni dell'articolo 14
Molti creditori sanno che il debitore ha un conto in un certo Paese senza conoscere la banca o il numero. L'articolo 14 offre una soluzione a chi ha già una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi: nella domanda di ordinanza possono chiedere al giudice di richiedere all'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione le informazioni necessarie a individuare la banca e il conto. Il creditore deve motivare perché ritiene che il debitore abbia un conto in quello Stato membro e fornire tutte le informazioni di cui dispone; una richiesta non sufficientemente motivata è respinta (articolo 14, paragrafo 2). In via eccezionale, il creditore il cui titolo non è ancora esecutivo può presentare la richiesta quando l'importo è rilevante e vi è urgenza perché l'esecuzione rischia di essere compromessa con un sostanziale peggioramento della sua situazione finanziaria (articolo 14, paragrafo 1, secondo comma). Gli Stati membri ottengono le informazioni con i propri meccanismi, per esempio obbligando le banche a dichiarare se il debitore vi detiene un conto o tramite l'accesso a registri. Quando è formulata una richiesta di informazioni, il giudice decide sull'ordinanza senza indugio una volta ricevute le informazioni (articolo 18, paragrafo 5).
Cosa succede in banca
La banca che riceve l'ordinanza, o la corrispondente istruzione secondo il diritto nazionale, deve attuarla senza indugio (articolo 24, paragrafo 1). Vincola l'importo indicato assicurando che non sia trasferito o prelevato dal conto oppure, se il diritto nazionale lo prevede, trasferendolo su un conto dedicato al sequestro (articolo 24, paragrafo 2). Le operazioni già pendenti al momento della ricezione possono essere regolate prima, ma solo se si perfezionano prima che la banca emetta la propria dichiarazione. Se l'ordinanza indica il debitore ma non il numero di conto, la banca deve individuare i conti da sé; se non riesce a identificare con certezza un conto e il numero non è stato ottenuto tramite una richiesta ai sensi dell'articolo 14, non attua l'ordinanza (articolo 24, paragrafo 4).
Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione, la banca deve rilasciare una dichiarazione sul modulo UE che indichi se e in quale misura sono stati vincolati fondi e in quale data; in circostanze eccezionali il termine è l'ottavo giorno lavorativo (articolo 25, paragrafo 1). La dichiarazione va al giudice emittente e al creditore, direttamente o tramite l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 25, paragrafi 2 e 3). Su richiesta, la banca deve comunicare al debitore i dettagli dell'ordinanza (articolo 25, paragrafo 4).
In questa fase operano due tutele. Gli importi non pignorabili secondo il diritto dello Stato membro dell'esecuzione, tipicamente un minimo vitale per le persone fisiche, sono esclusi anche dal sequestro conservativo, d'ufficio o su domanda del debitore secondo quel diritto (articolo 31). E quando l'ordinanza riguarda più conti, o segue provvedimenti nazionali equivalenti per lo stesso credito, il creditore ha il dovere di chiedere il dissequestro degli importi eccedenti entro la fine del terzo giorno lavorativo dal ricevimento di una dichiarazione che mostri l'eccedenza (articolo 27); l'inerzia fa scattare la presunzione di colpa.
Notifica al debitore e suoi mezzi di ricorso
Il debitore viene a conoscenza dell'ordinanza solo dopo il blocco. Ai sensi dell'articolo 28, gli vanno notificati l'ordinanza, la domanda, i documenti giustificativi del creditore e la dichiarazione della banca, e la notifica deve essere avviata entro la fine del terzo giorno lavorativo dal ricevimento della dichiarazione che attesta il sequestro; se il debitore è domiciliato in un altro Stato membro, i documenti sono trasmessi all'autorità competente di quello Stato, che provvede alla notifica secondo il proprio diritto. Ove richiesto, si allegano le traduzioni.
I mezzi di ricorso del debitore si dividono tra Stato membro d'origine e Stato membro dell'esecuzione. Davanti al giudice d'origine, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, il debitore può ottenere la revoca o la modifica dell'ordinanza, tra l'altro, perché le condizioni del regolamento non erano soddisfatte; perché l'ordinanza e i documenti non gli sono stati notificati entro 14 giorni dal sequestro (sanabile entro 14 giorni da quando il creditore viene informato del ricorso); perché i requisiti linguistici non sono stati rispettati; perché gli importi eccedenti non sono stati dissequestrati; perché il credito è stato pagato in tutto o in parte; perché la decisione di merito ha rigettato la domanda; o perché il titolo su cui si fondava è stato annullato. Il debitore può anche chiedere il riesame della decisione sulla garanzia (articolo 33, paragrafo 2). Nello Stato membro dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 34, può ottenere la limitazione dell'esecuzione se gli importi non pignorabili non sono stati correttamente considerati, o la sua cessazione se il conto è fuori dall'ambito del regolamento, se l'esecuzione del titolo è stata rifiutata o la sua esecutività sospesa, se ricorrono i motivi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da b) a g), o se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico di quello Stato.
Confronto con le alternative
| Caratteristica | Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti (reg. 655/2014) | Sequestro o pignoramento nazionale | Ingiunzione di pagamento europea (reg. 1896/2006) |
|---|---|---|---|
| Scopo | Bloccare fondi su un conto in un altro Stato membro fino alla sentenza o all'esecuzione | Vincolare beni secondo il diritto di uno Stato membro | Ottenere un titolo esecutivo per un credito pecuniario non contestato |
| Requisito transfrontaliero | Conto in uno Stato membro diverso da quello del giudice o del domicilio del creditore (art. 3) | Nessuno; l'effetto all'estero dipende dal riconoscimento con altri strumenti | Almeno una parte domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del giudice (art. 3 di quel regolamento) |
| Debitore sentito prima? | No (art. 11) | Secondo il diritto nazionale; spesso no | Non pertinente; il debitore può opporsi entro 30 giorni dalla notifica |
| Beni coperti | Solo conti bancari | Conti, mobili, immobili, crediti, secondo il diritto nazionale | Nessuno; è un titolo, non un blocco |
| Garanzia del creditore | Obbligatoria prima della sentenza, salvo eccezioni; discrezionale dopo (art. 12) | Secondo il diritto nazionale | Non pertinente |
| Termine di decisione del giudice | 10 giorni lavorativi prima della sentenza; 5 dopo; 5 dopo un'udienza (art. 18) | Secondo il diritto nazionale | «Quanto prima», di regola entro 30 giorni (art. 12 di quel regolamento) |
| Effetto negli altri Stati membri | Riconosciuta ed esecutiva senza dichiarazione di esecutività (art. 22) | Richiede il riconoscimento secondo Bruxelles I bis o il diritto nazionale; limiti per le misure senza contraddittorio | Esecutiva in tutti gli Stati membri partecipanti senza dichiarazione di esecutività |
| Obbligo successivo | Avviare il merito entro 30 giorni dalla domanda o 14 dall'ordinanza (art. 10) | Secondo il diritto nazionale | Nessuno |
| Non disponibile in | Danimarca; Regno Unito | — | Danimarca; Regno Unito |
Indicazioni pratiche
- Scelga la via prima di depositare. Con una sentenza ottiene una decisione in cinque giorni lavorativi, garanzia discrezionale e la richiesta di informazioni sui conti. Senza, valuti la garanzia obbligatoria e il termine di 30 giorni rispetto alla rapidità di un blocco senza contraddittorio; una misura nazionale nel Paese del debitore talvolta raggiunge più beni.
- Costruisca il fascicolo del rischio, non solo quello del credito. L'articolo 7, paragrafo 1, è il test su cui cadono più domande. Documenti cosa il debitore sta facendo con il suo denaro e perché l'esecuzione successiva sarebbe impedita.
- Tenga pronta la garanzia. Il giudice indicherà importo e forme ammesse; l'ordinanza è emessa solo dopo la costituzione. Una fideiussione bancaria o un deposito predisposti in anticipo fanno risparmiare giorni.
- Annoti i termini dal primo giorno. Trenta giorni dalla domanda o quattordici dall'ordinanza per il merito; tre giorni lavorativi per chiedere il dissequestro dell'eccedenza; il motivo dei quattordici giorni di notifica del debitore. Ciascuno di essi estingue l'ordinanza o genera responsabilità se mancato.
- Non chieda più del credito e dei suoi accessori. Il sequestro eccedente è insieme un dovere di correzione e una presunzione di colpa.
- Pianifichi l'esecuzione. L'ordinanza conserva; non paga. Una volta ottenuto un titolo esecutivo, l'esecuzione sui fondi bloccati segue il diritto dello Stato membro in cui si trova il conto.
L'ordinanza è stata concepita per poter essere usata da un creditore senza avvocato, e i moduli standard rendono gestibile un caso semplice. Quando l'importo è significativo, il debitore probabilmente si opporrà o il conto è in un Paese il cui sistema di esecuzione non conoscete, un avvocato per il recupero crediti nello Stato membro del giudice o del conto di norma si ripaga con la rapidità del blocco e con l'evitare le trappole di responsabilità che il regolamento tende al creditore imprudente.
Domande frequenti
Posso utilizzare l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari se ho sede fuori dall'UE?
Sì, purché siano soddisfatte le altre condizioni. L'articolo 3 definisce il caso transfrontaliero con riferimento al giudice e al conto: il conto deve trovarsi in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito o da quello del domicilio del creditore. Un creditore domiciliato in Turchia, Svizzera o Stati Uniti che presenti la domanda a un giudice competente di uno Stato membro partecipante, contro un conto situato in uno Stato membro partecipante, soddisfa questa definizione. La Danimarca non partecipa e il Regno Unito è fuori dal sistema.
Il debitore sarà avvisato prima del blocco del conto?
No. L'articolo 11 dispone che il debitore non è informato della domanda né sentito prima dell'emissione dell'ordinanza. Il debitore viene a conoscenza dell'ordinanza quando gli è notificata dopo l'attuazione da parte della banca, insieme alla domanda, ai documenti giustificativi e alla dichiarazione della banca, e può allora utilizzare i mezzi di ricorso degli articoli 33 e 34.
Ho bisogno prima di una sentenza?
No. L'articolo 5 rende l'ordinanza disponibile prima o durante il procedimento di merito e anche dopo una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico. Senza titolo dovrà inoltre dimostrare che è probabile che la sua domanda di merito sia accolta (articolo 7, paragrafo 2), il giudice richiederà di norma una garanzia (articolo 12, paragrafo 1), avrà dieci giorni lavorativi invece di cinque per decidere (articolo 18) e lei dovrà avviare il procedimento di merito entro 30 giorni dalla domanda o entro 14 giorni dall'ordinanza, se questa data è successiva (articolo 10).
E se non conosco la banca o il numero di conto del debitore?
Se dispone di una decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico esecutivi e ha motivo di ritenere che il debitore detenga un conto in un determinato Stato membro, può chiedere al giudice, nella stessa domanda, di richiedere all'autorità d'informazione di quello Stato membro di individuare la banca e il conto (articolo 14). Deve motivare la sua convinzione; una richiesta non motivata viene respinta. Se l'ordinanza indica il debitore ma non il conto e la banca non riesce a individuare con certezza un conto, non attua l'ordinanza, salvo che il numero sia stato ottenuto tramite tale richiesta (articolo 24, paragrafo 4).
Con quale rapidità deve agire la banca e come saprò cosa è stato bloccato?
La banca deve attuare l'ordinanza senza indugio dopo averla ricevuta o dopo la corrispondente istruzione nazionale (articolo 24, paragrafo 1). Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione deve rilasciare una dichiarazione sul modulo UE che indichi se e in quale misura sono stati sequestrati fondi e in quale data; in circostanze eccezionali il termine è l'ottavo giorno lavorativo (articolo 25, paragrafo 1). La dichiarazione è trasmessa al giudice emittente e al creditore.
Posso essere condannato al risarcimento se il blocco risulta ingiustificato?
Sì. Ai sensi dell'articolo 13 il creditore risponde dei danni causati al debitore dall'ordinanza per sua colpa, e la colpa si presume quando l'ordinanza è revocata perché il procedimento di merito non è stato avviato in tempo, quando non è stato chiesto il dissequestro degli importi eccedenti, quando l'ordinanza è risultata inappropriata per la mancata comunicazione di domande parallele o quando sono stati violati gli obblighi di notifica o traduzione. La garanzia richiesta dall'articolo 12 serve a coprire tale risarcimento e gli Stati membri possono prevedere ulteriori motivi di responsabilità nel diritto nazionale.