In questa pagina
- Che cosa garantisce la direttiva 2003/8/CE? (articoli 1, 3 e 19)
- Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere? (articoli 2, 4 e 5)
- Che cosa copre il patrocinio a spese dello Stato secondo la direttiva? (articoli 3, 9, 10 e 11)
- Quali spese transfrontaliere sono coperte, e quale Stato le sostiene? (articoli 7, 8 e 13, paragrafo 6)
- Come si presenta la domanda? Autorità di trasmissione e di ricezione (articoli da 12 a 15)
- I formulari uniformi (articolo 16)
- Il patrocinio può essere rifiutato, e come si contesta il rifiuto? (articoli 6, 9, paragrafo 4, e 15)
- Che cosa non rientra nella direttiva (articoli 1, 2 e 20)
- Passi pratici per chi è parte in una controversia in un altro Stato membro
- Domande frequenti
La direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, riconosce alle persone fisiche che sono domiciliate o dimorano abitualmente in uno Stato membro dell'UE e che sono parti in una controversia in materia civile o commerciale dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, o che devono far eseguire una decisione in tale Stato, il diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che garantisca loro un accesso effettivo alla giustizia, in conformità delle condizioni stabilite dalla direttiva (articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1). Il patrocinio è considerato adeguato se garantisce la consulenza legale nella fase precontenziosa, l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali (articolo 3, paragrafo 2); il patrocinio concesso dallo Stato membro del foro, cioè lo Stato in cui ha sede il giudice, copre le spese di interpretazione, la traduzione di determinati documenti e, quando ricorrono le condizioni, le spese di viaggio direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia (articolo 7). La situazione economica del richiedente è valutata dall'autorità competente dello Stato membro del foro; gli Stati membri possono fissare dei limiti, ma il richiedente che li supera può comunque dimostrare di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita (articolo 5, paragrafi da 2 a 4).
Una nota sul numero. La direttiva è stata pubblicata per la prima volta nella Gazzetta ufficiale (GU L 26 del 31 gennaio 2003, pag. 41) con il titolo «Direttiva 2002/8/CE del Consiglio»; una rettifica pubblicata nella GU L 32 del 7 febbraio 2003 ha corretto il titolo in «Direttiva 2003/8/CE del Consiglio», per cui entrambi i riferimenti indicano lo stesso testo. Questa guida si rivolge a chi è parte in una controversia giudicata o da eseguire in un altro Stato membro e non è in grado di sostenerne da solo le spese. Gli eventuali limiti di reddito, i contributi e la procedura di dettaglio derivano dal diritto di ciascuno Stato membro; il considerando 23 precisa che lo Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione della sentenza deve applicare la propria legislazione, nel rispetto dei principi della direttiva.
Che cosa garantisce la direttiva 2003/8/CE? (articoli 1, 3 e 19)
Garantisce una base di norme minime comuni, non un regime europeo unico di patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 1, paragrafo 1, afferma che la direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, e l'articolo 19 dispone che essa non osta a che gli Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti il patrocinio e per i beneficiari dello stesso.
Il diritto centrale è sancito dall'articolo 3, paragrafo 1: la persona fisica che sia parte in una controversia ai sensi della direttiva ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla direttiva.
Campo di applicazione e Danimarca. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, la direttiva si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale; essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa. L'articolo 1, paragrafo 3, precisa che per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, e il considerando 34 ricorda che la Danimarca non è vincolata dalla direttiva né la applica.
Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere? (articoli 2, 4 e 5)
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato alla persona fisica parte in una controversia civile o commerciale transfrontaliera ai sensi dell'articolo 2 che sia parzialmente o totalmente incapace di sostenere le spese processuali a motivo della propria situazione economica, fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 5, e le condizioni legate al merito della controversia che gli Stati membri possono applicare in forza dell'articolo 6. L'articolo 4 impone agli Stati membri di concedere il patrocinio, senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.
Quando una controversia è transfrontaliera. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, la parte che chiede il patrocinio deve essere domiciliata o dimorare abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la sentenza deve essere eseguita. Il criterio è il domicilio o la dimora abituale, non la cittadinanza: chi vive a Lione e agisce in giudizio dinanzi a un giudice di Valencia è parte in una controversia transfrontaliera; chi vive a Valencia e agisce lì, senza che una decisione debba essere eseguita in un altro Stato membro, non lo è. La data di riferimento è quella di presentazione della domanda (articolo 2, paragrafo 3).
Domicilio. L'articolo 2, paragrafo 2, rinvia all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, oggi da leggere come articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (articolo 80 e allegato III di tale regolamento): per determinare se una parte ha il domicilio nello Stato membro del giudice adito, il giudice applica la propria legge nazionale e, se la parte non è domiciliata in tale Stato, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro applica la legge di quest'ultimo Stato.
Persone fisiche. Il diritto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, è attribuito alle persone fisiche; la direttiva non lo attribuisce alle società o ad altre persone giuridiche, anche se l'articolo 19 lascia agli Stati membri la libertà di prevedere disposizioni più favorevoli.
Risorse economiche. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la situazione economica è valutata dall'autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei quali si presume che il richiedente possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese processuali (articolo 5, paragrafo 3); la direttiva non fissa alcuna cifra, e tali limiti sono determinati in base ai criteri dell'articolo 5, paragrafo 2. L'articolo 5, paragrafo 4, aggiunge una garanzia: i limiti non ostano a che il patrocinio sia accordato al richiedente che li supera se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, il patrocinio non deve necessariamente essere concesso al richiedente che possa, nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali.
Che cosa copre il patrocinio a spese dello Stato secondo la direttiva? (articoli 3, 9, 10 e 11)
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, il patrocinio è considerato adeguato se garantisce: a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale; e b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali del beneficiario, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.
Le spese della controparte. Negli Stati membri in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, se il beneficiario perde la causa il patrocinio copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora le avrebbe coperte se il beneficiario fosse stato domiciliato o avesse dimorato abitualmente nello Stato membro del foro (articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).
I limiti che il diritto nazionale può porre. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità della controversia (articolo 3, paragrafo 3). Possono chiedere ai beneficiari di corrispondere un contributo ragionevole a copertura delle spese processuali, tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 5 (articolo 3, paragrafo 4), e possono prevedere che l'autorità competente abbia la facoltà di decidere che il beneficiario è tenuto al rimborso, parziale o totale, se la sua situazione finanziaria è migliorata sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio è stata presa sulla base di informazioni inesatte fornite dal beneficiario (articolo 3, paragrafo 5).
Esecuzione, impugnazione, procedimenti stragiudiziali. Il patrocinio è mantenuto, totalmente o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro (articolo 9, paragrafo 1); il beneficiario riceve poi il patrocinio previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza sia eseguita o dichiarata esecutiva (articolo 9, paragrafo 2) (si veda la guida su Bruxelles I bis). Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da parte del beneficiario o contro quest'ultimo (articolo 9, paragrafo 3). Alle condizioni previste dalla direttiva, esso è altresì esteso ai procedimenti stragiudiziali qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti (articolo 10), ed è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro (articolo 11).
Quali spese transfrontaliere sono coperte, e quale Stato le sostiene? (articoli 7, 8 e 13, paragrafo 6)
Il patrocinio concesso dallo Stato membro del foro copre le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia elencate all'articolo 7: a) le spese di interpretazione; b) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; e c) le spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.
Lo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente concede, ai sensi dell'articolo 8, il patrocinio necessario a coprire: a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finché la domanda non sia pervenuta nello Stato membro del foro; e b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle sue autorità.
Costi della trasmissione. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di assistenza e di trasmissione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, ma lo Stato di domicilio o di dimora abituale può prevedere che il richiedente rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di trasmissione se la domanda è respinta dall'autorità competente. Le audizioni a distanza sono trattate nella guida su come assumere prove in un altro paese dell'UE.
| Spesa o fase | Stato che la fornisce o la copre | Disposizione |
|---|---|---|
| Assistenza e rappresentanza in giudizio; esonero totale o parziale dalle spese processuali | Stato membro del foro (accorda o rifiuta il patrocinio) | Artt. 3, par. 2, lett. b), e 12 |
| Interpretazione | Stato membro del foro | Art. 7, lett. a) |
| Traduzione dei documenti richiesti dal giudice o dall'autorità, presentati dal beneficiario e necessari per la soluzione della controversia | Stato membro del foro | Art. 7, lett. b) |
| Spese di viaggio quando è richiesta la presenza in aula e il giudice decide che le persone non possono essere sentite in altro modo appropriato | Stato membro del foro | Art. 7, lett. c) |
| Avvocato locale o altro consulente fino a quando la domanda perviene nello Stato del foro | Stato di domicilio o di dimora abituale | Art. 8, lett. a) |
| Traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi presentati alle autorità dello Stato di domicilio | Stato di domicilio o di dimora abituale (può chiedere il rimborso se la domanda è respinta) | Artt. 8, lett. b), e 13, par. 6 |
| Esecuzione nello Stato del foro; esecuzione o dichiarazione di esecutività in un altro Stato | Stato del foro; poi la legislazione dello Stato in cui si chiede l'esecuzione o la dichiarazione di esecutività | Art. 9, parr. 1 e 2 |
Come si presenta la domanda? Autorità di trasmissione e di ricezione (articoli da 12 a 15)
La domanda può essere presentata nel proprio Stato oppure direttamente all'estero. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, le domande possono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione) oppure all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione). Qualunque sia la via scelta, il patrocinio è accordato o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo 8 (articolo 12).
Lingua. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, le domande sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde a una delle lingue delle istituzioni della Comunità, oppure in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.
L'autorità di trasmissione (articolo 13, paragrafi da 3 a 5). Assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata, e fornendo qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi in conformità dell'articolo 8, lettera b). Trasmette la domanda all'autorità di ricezione nel termine di 15 giorni a decorrere dalla ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue ammesse, con i documenti giustificativi tradotti ove necessario. Può decidere di rigettare la richiesta di trasmissione qualora sia manifesto che la domanda è infondata o che esula dal campo di applicazione della direttiva, e a tale decisione si applicano le condizioni dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3. I documenti trasmessi ai sensi della direttiva sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.
Come individuare l'autorità. Ciascuno Stato membro designa le proprie autorità e comunica alla Commissione i nominativi e gli indirizzi, la rispettiva competenza territoriale, i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste e le lingue ammesse; tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale (articolo 14). Le autorità competenti a statuire sulle domande provvedono affinché il richiedente sia pienamente informato del trattamento della domanda (articolo 15, paragrafo 1).
Trasmissione digitale. L'articolo 1 della direttiva (UE) 2023/2843 ha sostituito il secondo comma dell'articolo 13, paragrafo 4, in modo che la domanda sia trasmessa in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844, sempre nel termine di 15 giorni. L'articolo 4 di tale regolamento istituisce sul portale europeo della giustizia elettronica un punto di accesso elettronico europeo che può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE. Nessuna delle due modifiche si applica da una data di calendario fissa: gli Stati membri applicano il nuovo articolo 13, paragrafo 4, a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (articolo 13 della direttiva (UE) 2023/2843), e gli articoli 3 e 4 del regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti di esecuzione (articolo 26, paragrafo 3); conviene quindi chiedere all'autorità se la via elettronica è già disponibile.
I formulari uniformi (articolo 16)
L'articolo 16, paragrafo 1, prevede un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e uno per la loro trasmissione. La decisione della Commissione del 9 novembre 2004 ha adottato il formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato in applicazione della direttiva, e la decisione della Commissione del 26 agosto 2005 ha adottato il formulario per la trasmissione delle domande.
Le istruzioni stampate sul formulario di domanda riprendono l'articolo 13, paragrafo 1: la domanda può essere inviata all'autorità di trasmissione dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente, oppure direttamente all'autorità competente dell'altro Stato membro. Avvertono inoltre che la domanda non pregiudica i termini da osservare per intraprendere un procedimento giudiziario o per proporre appello.
Il patrocinio può essere rifiutato, e come si contesta il rifiuto? (articoli 6, 9, paragrafo 4, e 15)
Sì. Il patrocinio può essere rifiutato per motivi economici ai sensi dell'articolo 5 e, se il diritto nazionale lo prevede, per motivi legati al merito della controversia ai sensi dell'articolo 6. Le decisioni di rigetto totale o parziale della domanda devono essere motivate (articolo 15, paragrafo 2), e gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio (articolo 15, paragrafo 3).
Le condizioni legate al merito (articolo 6). Gli Stati membri possono disporre che le domande relative a un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata possano essere respinte dalle autorità competenti (articolo 6, paragrafo 1). Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il beneficio del successivo patrocinio può essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia (articolo 6, paragrafo 2). Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza del caso specifico per il richiedente, ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver subito perdite materiali o finanziarie, o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente (articolo 6, paragrafo 3).
Riesame, ricorso e nuovo esame. Gli Stati membri possono escludere il riesame nei casi in cui la domanda è respinta da un organo giurisdizionale contro la cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello (articolo 15, paragrafo 3). Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in ultima istanza a riesame giudiziario (articolo 15, paragrafo 4). Gli Stati membri possono inoltre disporre che si proceda a un nuovo esame della domanda in qualunque fase del procedimento, per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di esecuzione e di impugnazione di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3 (articolo 9, paragrafo 4).
Che cosa non rientra nella direttiva (articoli 1, 2 e 20)
Controversie interne e altre materie. Se il richiedente non è domiciliato né dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la decisione deve essere eseguita, la controversia non è transfrontaliera ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e le norme della direttiva non le si applicano. La direttiva si applica alla materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1, paragrafo 2).
Stati esterni all'UE. La Türkiye non è uno Stato membro dell'Unione europea: una persona domiciliata in Türkiye, o una controversia dinanzi a un giudice turco, resta quindi fuori dall'articolo 2, paragrafo 1; il criterio non è la cittadinanza, e l'articolo 4 comprende i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno Stato membro. Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle quali si applica, l'articolo 20 dà alla direttiva prevalenza sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo nel 1977 e la convenzione dell'Aia del 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia; il considerando 32 precisa che l'accordo di Strasburgo e il protocollo addizionale firmato a Mosca nel 2001 rimangono applicabili alle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi che ne sono parti. Il considerando 28 del regolamento (UE) 2023/2844 richiama, tra l'altro, il diritto al patrocinio a spese dello Stato stabilito dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, accanto alla direttiva 2003/8/CE: si veda la guida sulle domande di alimenti transfrontaliere.
Passi pratici per chi è parte in una controversia in un altro Stato membro
1. Verificare che la controversia sia transfrontaliera. Il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la decisione deve essere eseguita (articolo 2, paragrafo 1), e nessuno dei due Stati è la Danimarca (articolo 1, paragrafo 3)? Si tratta di materia civile o commerciale (articolo 1, paragrafo 2)?
2. Controllare prima di tutto i termini processuali. Il formulario di domanda avverte che la domanda di patrocinio non pregiudica i termini per intraprendere un procedimento giudiziario o per proporre appello. Chi ha ricevuto la notificazione di atti giudiziari da un altro paese dell'UE deve verificare il termine che si applica alla propria risposta.
3. Scegliere la via. Inviare il formulario uniforme di domanda all'autorità di trasmissione del proprio Stato, che assiste per i documenti giustificativi e la traduzione, oppure direttamente all'autorità di ricezione dell'altro Stato (articolo 13, paragrafi 1 e 4), in una lingua che tale autorità accetta (articolo 13, paragrafo 2).
4. Documentare le risorse. Allegare la documentazione su reddito, patrimonio e situazione familiare, comprese le risorse delle persone a carico (articolo 5, paragrafo 2). Se si supera il limite nazionale, valutare il motivo legato al costo della vita previsto dall'articolo 5, paragrafo 4.
5. Se il patrocinio è rifiutato, chiedere i motivi (articolo 15, paragrafo 2) e utilizzare il riesame o il ricorso previsti dalla legislazione di quello Stato membro (articolo 15, paragrafi 3 e 4) entro il termine che essa fissa.
Domande frequenti
La direttiva UE sul patrocinio a spese dello Stato è la 2002/8/CE o la 2003/8/CE?
È la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003. La Gazzetta ufficiale l'ha pubblicata la prima volta (GU L 26 del 31 gennaio 2003, pag. 41) con il titolo «Direttiva 2002/8/CE del Consiglio», e una rettifica pubblicata nella GU L 32 del 7 febbraio 2003 ha corretto il titolo in direttiva 2003/8/CE del Consiglio. Entrambi i riferimenti indicano lo stesso testo.
Chi può ottenere il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della direttiva 2003/8/CE?
Le persone fisiche parti in una controversia civile o commerciale transfrontaliera ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, cioè quando il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la decisione deve essere eseguita (articolo 3, paragrafo 1). Devono essere parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali a motivo della loro situazione economica, valutata dall'autorità dello Stato membro del foro (articolo 5), e gli Stati membri possono applicare le condizioni legate al merito previste dall'articolo 6. La Danimarca è esclusa (articolo 1, paragrafo 3).
Il patrocinio transfrontaliero copre l'interpretazione e la traduzione?
Ai sensi dell'articolo 7, il patrocinio concesso dallo Stato membro del foro copre le spese di interpretazione, la traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario, e le spese di viaggio quando la presenza fisica in aula delle persone interessate è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentirle in modo appropriato. Ai sensi dell'articolo 8, lettera b), lo Stato di domicilio o di dimora abituale copre la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi quando la domanda è presentata alle sue autorità.
A chi si invia una domanda di patrocinio transfrontaliero?
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, all'autorità di trasmissione competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente, oppure direttamente all'autorità di ricezione competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita. L'autorità di trasmissione assiste per i documenti giustificativi e la traduzione e trasmette la domanda entro 15 giorni dalla ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue ammesse, con i documenti giustificativi tradotti ove necessario (articolo 13, paragrafo 4). La decisione spetta all'autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo 8 (articolo 12).
Posso ottenere il patrocinio se il mio reddito supera il limite fissato nell'altro Stato?
Gli Stati membri possono fissare dei limiti (articolo 5, paragrafo 3), ma ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, tali limiti non ostano a che il patrocinio sia accordato al richiedente che li supera se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro. Dove esistono, i limiti sono fissati da ciascuno Stato membro.
La domanda di patrocinio può essere respinta, e si può contestare il rigetto?
Può essere respinta per motivi economici (articolo 5) e, se il diritto nazionale lo prevede, per motivi legati al merito della controversia, ad esempio quando l'azione appare manifestamente infondata (articolo 6). Il rigetto totale o parziale deve essere motivato (articolo 15, paragrafo 2), e gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o ricorso contro il rigetto, fatta salva l'esclusione consentita dall'articolo 15, paragrafo 3. I ricorsi di natura amministrativa contro il rifiuto o la soppressione del patrocinio in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in ultima istanza a riesame giudiziario (articolo 15, paragrafo 4).
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