Famiglia · Mondo

Alimenti oltre i confini dell'UE: giudice competente, riconoscimento, esecuzione e autorità centrali (Regolamento (CE) n. 4/2009)

BRDi Redazione Brisamo·Aggiornato a ottobre 2026·12 min di lettura
Condividi

Una madre vive con la figlia a Vienna; il padre si è trasferito a Milano e ha smesso di pagare. Una donna divorziata a Lione ha una decisione francese in materia di alimenti, ma lo stipendio dell'ex marito viene pagato a Rotterdam. Uno studente a Varsavia ha bisogno degli alimenti di un genitore che ora vive a Lisbona. In ciascun caso gli alimenti sono dovuti in un Paese dell'UE e il debitore vive in un altro. Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari esiste proprio per questa situazione.

Una madre in abiti informali seduta su un divano grigio chiaro accanto alle sue due figlie piccole, in un luminoso soggiorno europeo, parla con un'avvocata in tailleur grigio seduta in una poltrona di fronte; sul basso tavolino in legno ci sono una cartellina blu semplice chiusa e una tazza di tè, e da una grande finestra entra una morbida luce diurna
Alimenti oltre i confini: in base al Regolamento (CE) n. 4/2009 una decisione emessa in uno Stato membro può essere eseguita in un altro, e le autorità centrali aiutano i creditori a localizzare i debitori e a riscuotere (articoli 17, 41 e 51).

Questa guida si rivolge a genitori, coniugi ed ex coniugi a cui devono gli alimenti persone che vivono in un altro Stato membro dell'UE, ai debitori che ricevono una domanda dall'estero e ai consulenti che li assistono. Segue il testo del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il Regolamento riguarda soltanto gli alimenti; il divorzio, la filiazione e la responsabilità genitoriale sono disciplinati da altri strumenti e dal diritto nazionale.

Che cosa disciplina il Regolamento (articoli 1 e 2)

Il Regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (articolo 1, paragrafo 1). Comprende quindi gli alimenti per i figli, gli alimenti tra coniugi ed ex coniugi e le altre obbligazioni alimentari familiari previste dalla legge applicabile.

L'articolo 2, paragrafo 1, definisce gli strumenti che possono circolare in base al Regolamento. La decisione è la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Rientrano inoltre la transazione giudiziaria e l'atto pubblico in materia di alimenti.

Il Regolamento si limita agli alimenti. Ai sensi dell'articolo 22, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari non implicano in alcun modo il riconoscimento dei rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità su cui si fonda l'obbligazione alimentare. Un'autorità giurisdizionale del Paese del debitore può quindi eseguire una decisione in materia di alimenti senza per questo riconoscere, ad esempio, il matrimonio su cui essa si basa.

Quale autorità giurisdizionale decide sulla domanda di alimenti (articoli da 3 a 7 e 12)

L'articolo 3 elenca le autorità giurisdizionali dotate di competenza generale. La domanda di alimenti può essere proposta dinanzi: a) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto ha la residenza abituale; b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore ha la residenza abituale; c) all'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone, come un divorzio, qualora la domanda di alimenti sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o d) all'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda di alimenti sia accessoria a detta azione, con la stessa eccezione.

L'opzione b) è il principale vantaggio del creditore: un genitore che chiede gli alimenti per un figlio può agire dinanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui vive il creditore, senza doversi rivolgere ai giudici del Paese del debitore.

Le parti possono anche eleggere il foro (articolo 4). Possono convenire la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una di esse ha la residenza abituale, dello Stato membro di cittadinanza di una di esse oppure, tra coniugi o ex coniugi, dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno. Le condizioni devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; salvo che le parti dispongano diversamente, la competenza conferita è esclusiva. L'accordo deve essere concluso per iscritto, e si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo (articolo 4, paragrafo 2). L'elezione del foro non si applica alle controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni (articolo 4, paragrafo 3).

Un'autorità giurisdizionale è competente anche se il convenuto compare senza eccepirne l'incompetenza (articolo 5). Se nessuna autorità giurisdizionale è competente in base agli articoli da 3 a 5, l'articolo 6 attribuisce una competenza sussidiaria alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti, e l'articolo 7 consente, in casi eccezionali, un forum necessitatis. Se davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo tra le stesse parti, prevale l'autorità giurisdizionale adita per prima (articolo 12).

Modificare una decisione esistente: il limite dell'articolo 8

Una decisione in materia di alimenti può essere rivista quando cambiano i redditi o i bisogni. L'articolo 8 protegge il creditore dal rischio di essere trascinato a tal fine davanti ai giudici di un altro Paese. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro, o in uno Stato contraente della convenzione dell'Aia del 2007, in cui il creditore ha la residenza abituale, il debitore non può promuovere in un altro Stato membro un'azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova fintantoché il creditore mantenga la residenza abituale nello Stato in cui è stata emessa la decisione (articolo 8, paragrafo 1).

L'articolo 8, paragrafo 2, elenca le eccezioni: a) le parti si sono accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro in conformità dell'articolo 4; b) il creditore si sottopone alla competenza delle autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5; c) l'autorità competente dello Stato d'origine non può o rifiuta di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o d) la decisione emessa nello Stato d'origine non può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l'azione per modificarla o ottenerne una nuova.

Per un debitore che si è trasferito all'estero e il cui reddito è diminuito, ciò significa che la domanda di riduzione degli alimenti spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è stata emessa la decisione e in cui il creditore continua a vivere, salvo che ricorra una delle eccezioni dell'articolo 8, paragrafo 2.

Quale legge si applica (articolo 15)

Il Regolamento non contiene di per sé le norme di conflitto in materia di alimenti. L'articolo 15 stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, negli Stati membri vincolati da tale strumento.

Poiché il protocollo è uno strumento distinto, un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro vincolato da esso applica i criteri di collegamento del protocollo per stabilire quale legge disciplina l'esistenza e l'entità degli alimenti. Le conseguenze del fatto che lo Stato d'origine sia o meno vincolato dal protocollo sono invece disciplinate dal Regolamento stesso e sono decisive per l'esecuzione, come mostrano le due sezioni seguenti.

Riconoscimento ed esecuzione: decisioni degli Stati vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007 (articoli da 16 a 21)

Il capo IV del Regolamento distingue tra le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 e quelle emesse in uno Stato membro non vincolato da esso (articolo 16).

La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (articolo 17, paragrafo 1). La decisione esecutiva nello Stato d'origine è esecutiva anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività (articolo 17, paragrafo 2). È l'abolizione dell'exequatur: il creditore si rivolge direttamente alle autorità incaricate dell'esecuzione nel Paese del debitore. Inoltre, una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere ai provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 18).

La garanzia per il debitore è il diritto di chiedere il riesame nello Stato d'origine (articolo 19). Il convenuto che non sia comparso può chiederlo se a) non gli sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, oppure b) non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione. Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto deve agire tempestivamente e in ogni caso entro un termine di 45 giorni, non prorogabile per ragioni inerenti alla distanza (articolo 19, paragrafo 2).

Per l'esecuzione, il ricorrente fornisce alle autorità competenti per l'esecuzione una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, l'estratto della decisione rilasciato mediante il modulo di cui all'allegato I, se del caso un documento che stabilisca lo stato degli arretrati e, se del caso, la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo nella lingua dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 20, paragrafo 1). Le autorità non possono esigere una traduzione della decisione stessa; una traduzione può essere richiesta solo se l'esecuzione è contestata (articolo 20, paragrafo 2).

L'esecuzione può essere negata o sospesa solo per motivi limitati (articolo 21). I motivi di diniego o sospensione previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21. Su istanza del debitore, l'esecuzione è negata in tutto o in parte se il diritto di ottenerla è prescritto a norma della legge dello Stato d'origine o di quella dello Stato dell'esecuzione, a seconda di quale preveda il termine di prescrizione più lungo. L'esecuzione può inoltre essere negata se la decisione è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato dell'esecuzione, o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato dell'esecuzione; la decisione che modifica una decisione precedente a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata inconciliabile. L'esecuzione può essere sospesa se il debitore ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 19 (articolo 21, paragrafo 3).

QuestioneRegolaArticolo
AmbitoAlimenti derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità1, par. 1
Dove agireResidenza abituale del convenuto, residenza abituale del creditore o giudice di un'azione accessoria sullo stato delle persone o sulla responsabilità genitoriale3
Elezione del foroAmmessa per iscritto, ma non per gli alimenti nei confronti di un minore di diciotto anni4
Modifica di una decisioneIl debitore non può agire in un altro Stato membro finché il creditore mantiene la residenza abituale nello Stato d'origine (eccezioni elencate)8
Legge applicabileDeterminata secondo il protocollo dell'Aia del 200715
Decisione di uno Stato vincolato dal protocolloRiconosciuta senza possibilità di opposizione; esecutiva senza dichiarazione di esecutività17
Convenuto non comparsoRiesame nello Stato d'origine entro 45 giorni19
Decisione di uno Stato non vincolato dal protocolloServe la dichiarazione di esecutività; ricorso entro 30 o 45 giorni26, 32, par. 5
SpeseNessuna cauzione o deposito; gratuito patrocinio per i minori di 21 anni tramite le autorità centrali44, par. 5, e 46

Decisioni degli Stati membri non vincolati dal protocollo (articoli 23, 24, 26 e 32)

Per le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, la sezione 2 del capo IV mantiene una versione alleggerita della procedura tradizionale. Tali decisioni sono riconosciute senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (articolo 23), ma non sono riconosciute nei casi elencati nell'articolo 24: se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto (le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico); se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; oppure se sono incompatibili con un'altra decisione nei termini di tale articolo.

Per essere eseguite, tali decisioni devono prima essere dichiarate esecutive nello Stato membro dell'esecuzione su istanza di una parte interessata (articolo 26). Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione; se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di 45 giorni (articolo 32, paragrafo 5).

Esecuzione, accesso alla giustizia e gratuito patrocinio (articoli 41, 44 e 46)

L'esecuzione in sé è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato (articolo 41, paragrafo 1). La parte che richiede l'esecuzione non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d'esecuzione (articolo 41, paragrafo 2).

L'articolo 44 garantisce alle parti un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, anche mediante il patrocinio a spese dello Stato, e il suo paragrafo 5 vieta di imporre la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

L'articolo 46 aggiunge una tutela specifica per i figli. Per le domande presentate da un creditore tramite le autorità centrali a norma dell'articolo 56 relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni, lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio. Per le domande diverse da quelle di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente può rifiutare il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati (articolo 46, paragrafo 2).

Autorità centrali: aiuto per localizzare il debitore e riscuotere (articoli 49, 51, 56 e 64)

Ogni Stato membro designa un'autorità centrale (articolo 49). Le autorità centrali trasmettono e ricevono le domande di cui all'articolo 56 e avviano o agevolano l'avvio di un'azione in relazione a tali domande (articolo 51, paragrafo 1). Con riferimento a dette domande adottano tutte le misure appropriate, tra l'altro, per contribuire a localizzare il debitore o il creditore; aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni; incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso la mediazione, la conciliazione o metodi analoghi; agevolare l'esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati; e agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti (articolo 51, paragrafo 2).

L'articolo 56, paragrafo 1, elenca le domande che un creditore può presentare attraverso questo sistema: a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione; b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto; c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l'accertamento della filiazione; d) emanazione di una decisione ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in un altro Stato; e) e f) modifica di una decisione. Un debitore può chiedere per la stessa via il riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l'esecuzione di una decisione precedente, nonché la modifica di una decisione (articolo 56, paragrafo 2).

Ai sensi dell'articolo 64, ai fini di una domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine «creditore» comprende l'ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti.

Quando e dove si applica il Regolamento (articoli 68, 69, 75 e 76; considerando 48)

Il Regolamento si applica dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell'Aia del 2007 fosse applicabile nella Comunità in tale data (articoli 75 e 76). Ha sostituito le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in materia di obbligazioni alimentari e sostituisce, nella stessa materia, il regolamento (CE) n. 805/2004, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo (articolo 68). La convenzione nordica del 1962 resta salva nei termini dell'articolo 69.

La Danimarca non ha partecipato all'adozione del Regolamento e non è da esso vincolata in quanto tale; il considerando 48 ricorda la possibilità per la Danimarca di applicare il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 a norma dell'articolo 3 dell'accordo del 2005 tra la Comunità europea e la Danimarca. Un creditore o un debitore con collegamenti con la Danimarca dovrebbe quindi verificare specificamente la situazione per quello Stato.

Il Regolamento non fissa l'importo degli alimenti né stabilisce quanto tempo impiegherà un'autorità centrale o un'autorità giurisdizionale; ciò dipende dalla legge applicabile e dalla procedura di ciascuno Stato membro.

Passi pratici per creditori e debitori di alimenti

Verificate dove ciascuna parte ha la residenza abituale. La residenza abituale del creditore fonda la competenza ai sensi dell'articolo 3, lettera b), e, una volta emessa lì una decisione, limita il luogo in cui il debitore può chiederne la modifica (articolo 8).

Accertate se lo Stato d'origine è vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007. La risposta stabilisce se la decisione è esecutiva senza dichiarazione di esecutività (articolo 17) o se prima ne richiede una (articolo 26).

Preparate il fascicolo per l'esecuzione. Copia della decisione, estratto di cui all'allegato I, documento sullo stato degli arretrati se del caso e traslitterazione o traduzione del modulo nella lingua dello Stato dell'esecuzione (articolo 20).

Rivolgetevi all'autorità centrale quando è utile. Per gli alimenti dovuti da un genitore a un figlio, le domande di cui all'articolo 56 comportano il gratuito patrocinio per le persone di età inferiore a 21 anni (articolo 46) e il sostegno per localizzare il debitore e i suoi beni (articolo 51).

Debitori: attenzione al termine di 45 giorni per il riesame. Il convenuto a cui l'atto introduttivo del procedimento originario non è stato regolarmente notificato deve chiedere il riesame nello Stato d'origine entro 45 giorni ai sensi dell'articolo 19. Brisamo può mettervi in contatto con un avvocato di famiglia del Paese interessato per esaminare la vostra situazione.

Domande frequenti

Posso chiedere gli alimenti per mio figlio nel Paese in cui viviamo?

Sì. Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del Regolamento (CE) n. 4/2009 è competente l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore ha la residenza abituale, quindi non è necessario agire nel Paese del debitore.

Possiamo stabilire in anticipo quale giudice deciderà sugli alimenti?

Le parti possono concludere per iscritto un accordo di elezione del foro nei limiti dell'articolo 4, ad esempio a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato in cui una di esse ha la residenza abituale o di cui una di esse è cittadina. Tale accordo non si applica agli alimenti dovuti a un minore di diciotto anni (articolo 4, paragrafo 3).

Serve l'exequatur per eseguire una decisione sugli alimenti in un altro Paese dell'UE?

No, se la decisione è stata emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007: è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (articolo 17, paragrafo 2). Le decisioni di uno Stato membro non vincolato dal protocollo devono prima essere dichiarate esecutive (articolo 26).

Il mio ex partner si è trasferito all'estero. Può chiedere lì una riduzione degli alimenti?

Finché il creditore mantiene la residenza abituale nello Stato in cui è stata emessa la decisione, il debitore non può promuovere un'azione di modifica in un altro Stato membro, salvo che ricorra una delle eccezioni dell'articolo 8, paragrafo 2, come un valido accordo di elezione del foro o la comparizione del creditore davanti a quel giudice.

Non sono mai stato informato del procedimento all'estero. Che cosa posso fare?

Il convenuto non comparso può chiedere il riesame nello Stato d'origine se la domanda giudiziale non gli è stata notificata in tempo utile e in modo tale da consentirgli di difendersi, oppure se la forza maggiore gli ha impedito di difendersi. La domanda va presentata entro 45 giorni alle condizioni dell'articolo 19.

Devo versare una cauzione per chiedere gli alimenti in un altro Stato membro?

No. L'articolo 44, paragrafo 5, stabilisce che non dev'essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

Chi aiuta il creditore a trovare il debitore e i suoi beni?

Le autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 49. In relazione alle domande di cui all'articolo 56 contribuiscono a localizzare il debitore, aiutano ad ottenere informazioni sul reddito e sui beni, incoraggiano le composizioni amichevoli e agevolano l'esecuzione continua e il trasferimento dei pagamenti (articolo 51).

BR
Redazione Brisamo
Informazioni generali, non consulenza legale

Questa guida fornisce informazioni generali. Per una consulenza sulla tua situazione, fatti mettere in contatto con uno studio — gratis.

Come realizziamo e verifichiamo queste guide

Trova un avvocato di famiglia →
Trova l'avvocato giusto per te — gratis →